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Modulistica e Procedure di Conferimento MODULISTICA
ePROCEDURE
SAM - Servizi per l'ambiente

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO

MODALITÀ

1. QUALIFICA E CONTROLLO FORNITORI

Verrà effettuata una disamina approfondita del produttore/detentore del rifiuto speciale non pericoloso per ciascun sito/impianto allo scopo di verificare l’ammissibilità in discarica. Per ogni nuovo produttore è consigliato effettuare almeno un sopralluogo presso gli impianti di produzione dei rifiuti prima dell’inizio dei conferimenti. È consigliato ripetere, con cadenza indicativamente annuale, il sopralluogo presso tutti i produttori per i quali è operativo un rapporto commerciale per il conferimento di rifiuti speciali presso l’impianto al fine di verificare se vi siano variazioni rispetto alle valutazioni precedenti.

Si richiede di compilare il seguente modello:

QUALIFICA DEL FORNITORE      (link al modello)

2. CARATTERIZZAZIONE DI BASE ED OMOLOGA

Consiste nell’identificazione di tutte le caratteristiche del rifiuto (tipo ed origine, composizione, consistenza ed altre proprietà che possono eventualmente includere anche informazioni sulle specifiche modalità di gestione da attuare).

Alla caratterizzazione di base, viene collegata una analisi analitico finalizzata all’accertamento di tutte le caratteristiche del rifiuto, ai fini dell’ammissibilità in discarica, a cura di un laboratorio accreditato.

La caratterizzazione di base e la classificazione del rifiuto devono essere effettuate a cura del produttore/detentore, e devono essere rese disponibili prima dell’inizio dei conferimenti o comunque ogni qualvolta il processo produttivo, che ha generato il rifiuto, subisca delle variazioni significative e comunque dopo un periodo non superiore ad un anno. Tale periodo è ridotto a sei mesi per i codici a specchio.  Tale documentazione è obbligatoria per quanto riguarda i conferimenti di rifiuti speciali, mentre per i rifiuti derivanti dal circuito di raccolta dei rifiuti urbani e per quelli conferiti a seguito di ordinanze della Autorità Giudiziaria o Autorità di Pubblica Sicurezza non è necessaria.

La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:

  • fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza e altre caratteristiche), tali da poter verificare l’idoneità al conferimento all’impianto;
  • fornire informazione del codice EER attribuito al rifiuto e della relativa denominazione (secondo l’elenco europeo dei rifiuti);
  • verificare che i rifiuti non siano classificabili quali “rifiuti pericolosi” ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 (allegato D alla Parte Quarta);
  • permettere di individuare, per i rifiuti con codice a specchio, gli analiti ritenuti critici per la verifica di non pericolosità.

In particolare, in fase di caratterizzazione di base ed omologa dei rifiuti valgono i seguenti principi:

  • nel caso di rifiuti codificati con “voce a specchio” dovrà essere fornita a certificazione di non pericolosità del rifiuto, presentando il certificato di analisi ove si attesti e si dichiari esplicitamente che si tratta di “rifiuto non pericoloso”; o documentazione attestante la non pericolosità qualora non sia possibile tecnicamente effettuare un campionamento rappresentativo.
  • nel caso di rifiuti codificati con codice EER “non pericoloso assoluto” verrà comunque seguita la procedura ordinaria sopra esposta.

Le analisi chimiche, devono essere effettuate e certificate da laboratori indipendenti che devono possedere una comprovata esperienza ed un efficace sistema di controllo della qualità.

CARATTERIZZAZIONE DI BASE (LINK AL MODELLO)

3. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Consiste nell’esecuzione di analisi (chimiche e/o merceologiche) a campione per accertare che il rifiuto sia conforme alla sua caratterizzazione effettuata in fase di omologa. I campionamenti verranno normalmente condotti sui rifiuti conferiti in impianto. Il Gestore può incaricare un laboratorio esterno, accreditato presso ACCREDIA, di eseguire campionamenti presso il sito del produttore e relative analisi. I controlli analitici vengono svolti su tutti i codici EER conferiti con frequenza minima di almeno un controllo all’anno per ogni codice EER e per ogni produttore (e almeno due controlli all’anno per i codici EER a specchio), ad eccezione dei rifiuti urbani, dei rifiuti sanitari e cimiteriali, dei rifiuti conferiti a seguito di ordinanze della Autorità Giudiziaria o Autorità di Pubblica Sicurezza o provenienti in modo occasionale, e comunque tutte le volte che il Responsabile Tecnico lo riterrà opportuno sulla base a titolo esemplificativo, ma non esaustivo per innovazioni normative.

4. DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA SICUREZZA EX D.LGS. 81/08

Il produttore in concomitanza al trasportatore dovrà produrre e compilare la seguente documentazione:

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